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Gioco d’azzardo. Dalla Regione stop alle sale da gioco e da scommesse vicino ai luoghi sensibili più frequentati dai giovani

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di Gaiaitalia.com Bologna

 

 

 

 

Niente più sale da gioco vicine alle scuole. Diventa operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016.

Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza. Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.

 

 

(13 giugno 2017)





 

 

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